Inversione contabile IVA per tablet, console e portatili

Al via l'inversione contabile «a tempo» su console da gioco, tablet e portatili: il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva mercoledì sera il decreto legislativo che amplia fino al 31 dicembre 2018 l'area delle operazioni assoggettate all'Iva con il meccanismo del reverse charge.

Il provvedimento recepisce anche la procedura di reazione rapida contro le frodi prevista dall'art. 199-ter della direttiva Iva. L'estensione dell'inversione contabile si applicherà alle operazioni effettuate dopo il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto, del quale vediamo più da vicino i contenuti principali.

Ambito oggettivo del «reverse charge»

Le modifiche che il dlgs apporta all'art. 17, sesto comma, del dpr 633/72 sono in parte innovative e in parte di mero coordinamento. Viene riformulata la lettera c), che attualmente menziona le cessioni di «personal computer e dei loro componenti e accessori», al fine:

  • in primo luogo, di allineare formalmente la norma alla decisione del Consiglio del 22 novembre 2010, che non ha autorizzato l'inversione contabile per le cessioni di computer, bensì per le cessioni aventi a oggetto «dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale» (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 59/2010);
  • in secondo luogo, di estendere l'inversione contabile anche alle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, prodotti ai quali l'applicazione del meccanismo speciale è consentita dall'art. 199-bis della direttiva Iva; questa estensione, come accennato, si renderà applicabile alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento.

Di conseguenza, la nuova lettera c) menzionerà le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Riguardo all'estensione in esame, sembra logico ritenere che, così come stabilito in via interpretativa dalla citata circolare n. 59/2010 in relazione alle cessioni di telefoni cellulari, anche le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, in considerazione della ratio della norma e della necessità di evitare eccessive complicazioni, saranno sottoposte all'inversione contabile soltanto nelle operazioni anteriori al commercio al dettaglio. Sul punto, tuttavia, occorre attendere chiarimenti dell'amministrazione finanziaria.

Altre modifiche di coordinamento al sesto comma dell'art. 17 riguardano:

  • la lettera b), concernente le cessioni di telefonini, dalla quale viene soppresso il riferimento alle cessioni di «loro componenti e accessori»;
  • l'abrogazione delle lettere d) e d-quinquies), che prevedono, subordinatamente ad un'autorizzazione dell'Ue mai concessa, l'inversione contabile, rispettivamente, per le cessioni di materiali/prodotti lapidei provenienti da cave e miniere e per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Limitazione temporale per alcune operazioni. In conformità con l'art. 199-bis della direttiva, infine, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile viene limitata fino al 31 dicembre 2018 non soltanto, come già previsto, per le operazioni di cui alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), aggiunte dalla legge n. 190/2014 e riguardanti il settore energetico, ma anche per quelle menzionate alle lettere b) e c), ovverosia per le cessioni di telefonini, console da gioco, tablet, pc, laptop e microprocessori.

Le nuove disposizioni, per lo più di raccordo, saranno operative dal 2 maggio 2016 (sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore).

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