Regime fiscale agevolato

La Legge 145/2018 ha modificato il regime riservato ai soggetti di minori dimensioni denominato "Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi", o regime forfettario, originariamente introdotto con la Legge 190/2014 (Finanziaria 2015).

Tale regime - destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni - è caratterizzato da:

  • la determinazione semplificata del reddito, attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi in base all'attività esercitata (non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese)
  • l'assoggettamento del reddito così ottenuto ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 15%
  • agevolazioni ai fini contributivi e semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:

  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
  • siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art.50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate all’imprenditore o dai suoi familiari

Qualora il contribuente eserciti simultaneamente attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime è determinata sommando i compensi e i ricavi ad esse inerenti.

Il regime forfettario è invece precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • utilizzo dei regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
  • residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercizio di attività d’impresa, arti o professionisti e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art.5 del TUIR) oppure controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver volto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro dipendente è cessato (e se non si percepisce una pensione)

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività:

  • non sia sta esercitata, nei 3 anni precedenti, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l'attività esercitata non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione
  • qualora sia la prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario

In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell’IRPEF, comprese le addizionali, e dell’IRAP (l’IVA non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.

In merito all’aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

SEDE DI CESANO MADERNO

Sede e uffici
Via Borromeo, 29 (Piazza Ercole Procaccini)
20811 Cesano Maderno MB  

Tel. 0362 52731 - Fax 0362 521364

Dal Lunedì al Venerdì - 09.00/12.00 - 14.30/17.30

Mercoledì pomeriggio chiusura al pubblico

SERVIZIO CIRCOLARI

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere novità ed approfondimenti rimanendo aggiornato sulle norme in vigore

© Servizi Fiduciari Commercialisti S.r.l. - P.IVA 00873370969 - Informativa sulla privacy

Per migliorare la navigazione questo sito si fa uso di cookie tecnici. Proseguendo la navigazione ne accetti l'utilizzo. Se desideri maggiori informazioni leggi la nostra politica in materia di cookie. Consulta la privacy policy.

  Accetto i cookies di questo sito.
EU Cookie Directive Module Information