Contenzioso tributario
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- Pubblicato: 19 Settembre 2018
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento), può avviare un contenzioso tributario, predisponendo un apposito ricorso. Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro è obbligatoria l’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (art. 12 D.LGS 546/1992).
Affinché il ricorso possa essere considerato valido occorre indicare:
- l'atto impugnato e l'oggetto della richiesta
- l'ufficio contro il quale si ricorre
- i dati anagrafici del ricorrente e quelli del suo rappresentante difensore con specifica del codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
- le ragioni per le quali il ricorso viene avanzato
- la Commissione Tributaria alla quale è diretto
Qualora una di queste indicazioni risulti mancante, incompleta o incerta (ad esclusione del codice fiscale e dell’indirizzo PEC), il ricorso è ritenuto inammissibile.
Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore nei 60 giorni successivi a quello in cui l'atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente; entro 30 giorni dalla notifica il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando copia del ricorso notificato presso la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
Il Decreto Legge 98/2011 ha introdotto l’istanza di reclamo e mediazione, contestuale e quindi contenuta nel ricorso, qualora il valore della controversia non superi il limite di 50.000 euro (fino all’anno 2017 tale limite era fissato in euro 20.000).
Questa modalità apre automaticamente una fase durante la quale l’ente impositore, entro 90 giorni dalla notifica del ricorso, può accogliere l’istanza di reclamo e mediazione, concludendo quindi il contenzioso tributario sottoscrivendo col contribuente un accordo che prevede l’annullamento dell’atto impugnato o le modalità di pagamento delle somme dovute.
Il contribuente, qualora non aderisca alla proposta di mediazione dell'ente impositore, può costituirsi in giudizio entro 30 giorni dal ricevimento di tale proposta.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
- in primo grado, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
- in appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, per impugnare le sentenze emesse in primo grado
Contro le sentenze emesse in appello è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione.
La presentazione del ricorso alle Commissioni Tributarie comporta il pagamento del contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo; tale contributo varia a seconda del valore della controversia.