Agenzie viaggio e tour operator
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- Pubblicato: 16 Dicembre 2020
Le agenzie viaggio e i tour oprator sono caratterizzati da norme e adempimenti specifici in relazione all’attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Sin dalla fase di costituzione ed avvio dell’attività, infatti, è necessario rispettare determinati requisiti ed obblighi di legge: la norma di riferimento a livello nazionale è il D.Lgs. 79/2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, il quale determina i principi generali, affidando alle regioni, o alle città metropolitane e ai diversi comuni, gli adempimenti specifici e la verifica dei requisiti ed il rilascio delle licenze.
Inoltro della SCIA
L’attività di agenzia viaggio e turismo è soggetta al rilascio di apposita licenza, la quale ad oggi è rappresentata dalla ricevuta di deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) all’amministrazione competente, contenente in allegato tutti i documenti necessari.
Denominazione o ragione sociale
L’ente preposto ai controlli è tenuto a verificare che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale: a tal fine è opportuno verificare sull’apposito sito internet www.infotrav.it che il nome scelto non sia già presente.
Alcune città metropolitane o comuni richiedono che il nome sia preventivamente “prenotato” con apposita domanda a mezzo PEC.
Polizza assicurativa RC obbligatoria
Per lo svolgimento della loro attività occorre stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. I massimali varieranno a seconda della modalità di svolgimento dell’attività.
Direzione tecnica
Ogni agenzia viaggio o tour operator deve nominare un direttore tecnico, cioè un soggetto esplicitamente preposto alla conduzione dell’attività tecnica, con caratteristiche e responsabilità ben precise. La norma di riferimento è la L. 217/1983, la quale prevede il possesso di determinati requisiti professionali.
Tale funzione deve essere svolta con carattere di continuità ed esclusività; diverse però sono le limitazioni poste dalle varie regioni: in alcune il rapporto deve essere di esclusività con una ed una sola agenzia viaggio, in altre è concesso che, in caso di affiliazione commerciale (tipicamente i network), il direttore tecnico dell’affiliante rivesta la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi affiliata.
Il regime speciale IVA
Le agenzie viaggio e tour operator, ai fini IVA, sono soggetti ad una normativa specifica, che affianca il regime IVA “ordinario” (definito abitualmente “imposta da imposta”), ovvero il regime “speciale” di cui all’articolo 74-ter D.P.R. 633/1972 (definito abitualmente “base da base”). Tale regime si applica alla vendita:
- di pacchetti turistici, in proprio o tramite mandatari con rappresentanza
- di servizi singoli acquisiti preacquisiti nella propria disponibilità, quindi prima della richiesta del cliente
Per “pacchetto turistico” ai fini IVA, secondo il DM 30 luglio 1999 n. 340, si intende l'insieme dei servizi per l'organizzazione di viaggio, vacanze, circuiti tutto compreso, offerti e venduti ad un prezzo forfettario o globale, risultante dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purchè la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto
- alloggio
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico (visite, escursioni, servizi di guide turistiche, noleggio auto)
Il regime speciale ex articolo 74-ter si applica anche all'organizzazione di escursioni, visite a città e simili, anche di durata inferiore alle 24 ore, purché siano previsti almeno due servizi tra trasporto e altri servizi turistici che costituiscano parte significativa del pacchetto (esempio: trasporto e pasto).
Le agenzie viaggio che operano come intermediari, in nome e per conto del tour operator, gestiscono l’operazione beneficiando della semplificazione documentale prevista dallo stesso articolo 74-ter.
In questo caso, l’agenzia viaggio si troverà nella possibilità di non emettere alcun documento contabile, ma semplicemente di gestire la documentazione che verrà emessa dal tour operator organizzatore del viaggio:
- estratto conto della prenotazione con indicazione della provvigione riconosciuta all’agenzia intermediaria
- fattura emessa dal tour operator nei confronti del consumatore finale
- autofattura emessa direttamente dal tour operator, relativa alla provvigione spettante all’agenzia viaggio intermediaria
Il regime ordinario, invece, viene applicato alle attività:
- di vendita di servizi singoli non preacquisiti a seguito della richiesta del cliente
- di intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, per esempio, per le prenotazioni di alberghi, dei servizi di noleggio di mezzi di trasporto, l'emissione di biglietteria, ecc.
- ai servizi resi direttamente ai viaggiatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.)
A seconda della tipologia di servizio singolo richiesto dal cliente o all'intermediazione effettuata, variano le regole di territorialità IVA, distinguendo le operazioni in imponibili, non imponibili ed esenti da quelle fuori campo IVA secondo la regolare generale ex articolo 7-ter del DPR 633/1972, ovvero le deroghe previste dagli articoli successivi.