Black list – LE NOVITÀ DAL 2014

Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 (per le persone fisiche) e del D.M. 21.11.2001 (per le società).

Il modello di comunicazione è presentato con cadenza:
  • trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi.
  • in tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con periodicità mensile.
L’art. 21 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, approvato dal C.d.M. del 30.10.2014, prevede due semplificazioni:
  1. fissa l’obbligo di comunicazione a cadenza annuale;
  2. aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, da 500 a 10.000 euro.


La soglia annuale di 10.000 euro


Si cerca di riscrivere l'articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l'ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro.

La soglia di 10.000 euro, che fa scattare l’obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicato all'ammontare annuale e non alle singole operazioni.
Nonostante il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si sia mostrato non concorde con tale interpretazione, la soglia è da considerarsi annuale, secondo quanto emerso in commissione Finanze dalla bozza di parere che si appresta a rilasciare al Governo sulle Semplificazioni Fiscali.


ATTENZIONE - La soglia, dunque, non è riferita ad ogni singola operazione ma va fatto il cumulo su base annuale. Non è ancora chiaro se la soglia annuale da 10.000 euro sia riferibile a tutte le controparti (sommatoria di tutte le transazioni) o se vada verificata per singolo fornitore o cliente.

La scadenza annuale

In aggiunta alla nuova veste grafica del modello (che implica oggi la compilazione del quadro BL), viene prevista la futura variazione di periodicità di comunicazione (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza, che sarà unica e sostituirà quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Probabilmente verrà prevista una scadenza simile: al 31 gennaio dell’anno successivo.
Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (o se precedente, l’annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).
Il periodo diventerà annuale per tutti.

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI POLIVALENTI – QUADRO BL -

OGGI

DOPO L’APPROVAZIONE DEL D.LGS.

(o del Provv. Direttoriale che verrà emanato successivamente all’approvazione)

TRIMESTRALE - cessioni di beni o prestazioni di servizi registrate nei 4 trimestri precedenti nei registri IVA e per ciascuna categoria di operazioni < 50.000 euro

ANNUALE

MENSILE in tutti gli altri casi

ANNUALE



NOTA BENE - Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che, entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (anno solare che, salvo ritardi nell’iter di approvazione o modifiche in corso d’opera nella stesura delle disposizioni, dovrebbe essere il 2014).


Se questa formulazione della norma verrà confermata, occorrerà quindi presentare entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014 stesso, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.

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