Restrizioni delle compensazioni dei crediti tributari

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la L. 157/2019 (cd. Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020): tra le misure contenute nella manovra spiccano senz’altro quelle riguardanti le compensazioni dei crediti tributari.

Il provvedimento, modificando, con l’articolo 3, l’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, allinea le modalità di utilizzo dei crediti IRPEF, IRES e IRAP a quelle già in vigore per i crediti IVA.

Pertanto, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto che la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES e IRAP, nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente:

  • utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate
  • dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l’eccedenza d’imposta.

Ne deriva che il credito IRPEF, IRES o IRAP 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 01 gennaio 2020, ma, a tal fine, si dovrà attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. Dunque, nell’ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale dal 10 novembre 2020.

L’articolo 3, comma 2, lette b, del D.L. 124/2019 prevede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per fruire, tramite il modello F24, dei crediti maturati dal sostituto d’imposta, che richiede l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici non solo per i crediti derivanti da dichiarazione, ma anche per il “bonus Renzi” e la gestione dei conguagli da assistenza fiscale.

Con la conseguenza dell’estensione alle persone fisiche non titolari di partita IVA dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le compensazioni, anche parziali.

Inoltre, con l’articolo 2 D.L. 124/2019, sempre modificativo dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, viene esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale ai contribuenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate abbia notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972:

  • a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti stessi, quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento
  • fino a quando la partita IVA risulti cessata

Il divieto di compensazione opera anche nei confronti dei contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dal VIES, sebbene limitatamente ai crediti IVA, fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto comporta lo scarto del modello F24. È comunque possibile richiedere a rimborso il credito, così come riportarlo nella dichiarazione successiva. Ulteriormente, l’articolo 1 del Decreto fiscale prevede che non è possibile sfruttare il meccanismo della compensazione da parte dell’accollante per il pagamento, con propri crediti, del debito d’imposta altrui ex articolo 8, comma 2, L. 212/2000.

Infine, il provvedimento, con il già citato articolo 3, dispone la specifica sanzione applicabile agli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020 quando, a seguito dell’attività di controllo eseguita ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006, secondo cui l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni rischiose, i crediti indicati nel modello di pagamento risultino non utilizzabili.

In tal caso l’Agenzia deve comunicare entro 30 giorni la mancata esecuzione della delega di pagamento e trova applicazione una sanzione pari:

  • al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro
  • a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro

per ciascun F24 non eseguito, con esclusione della possibilità di beneficiare del cumulo giuridico.

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