Aumento del tasso legale dal 2018

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante  il  ravvedimento  operoso,  infatti,  occorre  corrispondere,  oltre  alla  prevista  sanzione  ridotta,  anche  gli interessi moratori calcolati  al tasso legale,  con maturazione giorno  per giorno,  a partire dal giorno successivo a
quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis: 


Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,3%.


Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:  

Si  ricorda  che  con  l’introduzione  delle  disposizioni  in  tema  di  ravvedimento  operoso  a  opera  della  L.  190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e  l’acquiescenza “rafforzata”.


In  relazione  agli  istituti  di cui  sopra,  la  circolare  Agenzia  delle  entrate  n.  28/E/2011  (§  2.16)  ha precisato  che  la  misura  del  tasso  legale  deve  essere  determinata  con  riferimento  all’anno  in  cui viene  perfezionato  l’atto  di  adesione,  rimanendo  costante  anche  se  il  versamento  delle  rate  si
protrae negli anni successivi.


Misura degli interessi non computati per iscritto

La  misura  dello  0,3%  del  tasso  legale  rileva  anche per  il  calcolo  degli  interessi,  non  determinati  per  iscritto,  in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20 dicembre 2017, con  il  quale  il  Mef  ha  approvato  i  nuovi  coefficienti  utilizzabili  dal  1°  gennaio  2018  per  il  calcolo  del  valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti  tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,3%.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La  variazione  del  tasso  legale  ha  effetto  anche  in  relazione  alle  sanzioni  civili  previste  per  l’omesso  o  ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In  caso  di  omesso  o  ritardato  versamento  di  contributi,  infatti,  le  sanzioni  civili  possono  essere  ridotte  fino  alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, in caso di: 

oggettive  incertezze  dovute  a  contrastanti  orientamenti  giurisprudenziali  o  determinazioni
amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo; 

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La  riduzione  del  tasso  legale  non  rileva  invece  in  caso  di  rateizzazione  dell’imposta  sostitutiva  dovuta  per  la rideterminazione  del  costo  o  valore  di  acquisto  delle  partecipazioni  non  quotate  e  dei  terreni.  In  tal  caso  gli  interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

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