Fatturazione elettronica: nuove specifiche dal 01 gennaio 2021

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020 la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 01 gennaio 2021.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica


Quanto all’esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell’esterometro.


In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  • codice tipo-documento (codice TD),
  • codice natura IVA dell’operazione (codice N),

nell’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall’estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice
Descrizione
Flusso
TD01
fattura
FE/Esterometro
TD02
acconto/anticipo su fattura
FE
TD03
acconto/anticipo su parcella
FE
TD04
nota di credito
FE/Esterometro
TD05
nota di debito
FE/Esterometro
TD06
parcella
FE
TD07
fattura semplificata
FES
TD08
nota di credito semplificata
FES
TD09
nota di debito semplificata
FES
TD10
fattura di acquisto intracomunitario beni
Esterometro
TD11
fattura di acquisto intracomunitario servizi
Esterometro
TD12
documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)
Esterometro
TD16
integrazione fattura reverse charge interno
FE
TD17
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
FE
TD18
integrazione per acquisto di beni intracomunitari
FE
TD19
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72
FE
TD20
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)
FE
TD21
autofattura per splafonamento
FE
TD22
estrazione beni da Deposito IVA
FE
TD23
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
FE
TD24
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
FE
TD25
fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
FE
TD26
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)
FE
TD27
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
FE

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura IVA

N2.1
Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2
Non soggette - altri casi
N3.1
Non imponibili - esportazioni
N3.2
Non imponibili - cessioni intracomunitaria
N3.3
Non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4
Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
Non imponibili - altre operazioni
N6.1
Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3
Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4
Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5
Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6
Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7
Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8
Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9
Inversione contabile - altri casi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01
Ritenuta persone fisiche
RT02
Ritenuta persone giuridiche
RT03
Contributo Inps
RT04
Contributo Enasarco
RT05
Contributo Enpam
RT06
Altro contributo previdenziale

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

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