La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste. Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.
Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’ 01.01.2020 non si possono utilizzare i contanti.
Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
TIPO DI SPESA SANITARIA |
MODALITA’ DI PAGAMENTO |
DOCUMENTI FISCALI |
Acquisto di un medicinale da banco (ad esempio, antipiretico o contro il mal di testa) o di un medicinale omeopatico in farmacia, parafarmacia o supermercato |
Ammessi i contanti |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Acquisto di servizi sanitari resi in farmacia (ad esempio, supporto all’uso di dispositivi per elettrocardiogramma o monitoraggio pressione, prestazioni di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti eccetera. |
Servono mezzi tracciabili |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Acquisto di un parafarmaco o un integratore (ad esempio, alimentare), in farmacia, parafarmacia o supermercato |
Ammessi contanti, ma la spesa non è detraibile |
Nessuno, in quanto spesa non detraibile |
Acquisto in farmacia di un medicinale a uso veterinario |
Da chiarire. La norma cita i " medicinali" in genere, ma le specifiche per l’invio a Sts richiedono mezzi tracciabili |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Acquisto di un dispositivo medico in farmacie, parafarmacie, ottici o strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa (cerotti, bende, termometro, siringhe, occhiali, apparecchi acustici, per aerosol o misurazione pressione sanguigna, provette, eccetera) |
Ammessi i contanti |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Acquisto di dispositivi medici in negozio (per esempio: materasso antidecubito o cuscino ortopedico) |
Ammessi i contanti |
Fattura o scontrino fiscale |
Acquisto di dispositivi medico-diagnostici in vitro in farmacia (test di gravidanza, ovulazione, menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio e colesterolo, eccetera) |
Ammessi i contanti |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Pagamento di prestazioni professionali di medici (ad esempio certificato sportivo rilasciato da medico base, vaccino effettuato da pediatra, eccetera) |
Servono mezzi tracciabili |
Fattura o ricevuta fiscale |
Pagamento di prestazioni rese da professionisti sanitari ex Dm 29/3/2001 (ad esempio: podologi, fisioterapisti, logopedisti, psicoterapeuti, psicologi, biologi nutrizionisti, eccetera) |
Servono mezzi tracciabili |
Fattura o ricevuta fiscale |
Pagamento della fattura per un’altra prestazione sanitaria (ad esempio, pedagogia, circolare 3/E/16) |
Ammessi i contanti, ma la spesa non è detraibile |
Nessuno, in quanto spesa non detraibile |
Pagamento di prestazioni specialistiche e test di laboratorio (esame del sangue, risonanza magnetica, tac, ecografia, radiografia, indagine laser, iodioterapia, dialisi, cobaltoterapia, eccetera) |
Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le eroga non è accreditata al SSN |
Fattura o ricevuta fiscale |
Pagamento di prestazioni relative al parto (per esempio: anestesia, epidurale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi prenatali, inseminazione artificiale) |
Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le eroga non è accreditata al SSN |
Fattura o ricevuta fiscale |
Pagamento di prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali, comprese di anestesia, plasma, farmaci ed eventuale ricovero o degenza del paziente (incluso il trasporto) |
Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le eroga non è accreditata al SSN |
Fattura o ricevuta fiscale |
Pagamento di spese di degenza (per esempio: per cure terminali o anche per ricoveri non collegati a interventi chirurgici) |
Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le eroga non è accreditata al SSN |
Fattura o ricevuta fiscale |
Spese di crioconservazione o conservazione cellule staminali (ad esempio, del cordone ombelicale, solo a uso <<allogenico>> o <<dedicato>>) |
Servono mezzi tracciabili |
Ricevuta o fattura con codice fiscale |
Acquisto di alimenti ai fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale, esclusi quelli destinati ai lattanti (es. alimenti per soggetti diabetici) |
Servono mezzi tracciabili |
Fattura o scontrino parlante con codice fiscale |
Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro
La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui l’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”.