E-COMMERCE: al via le nuove regole

Nel CDM del 24.12.2014 è stato approvato in via preliminare il Decreto Legislativo che recepisce le nuove regole sulla definizione della territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari, nonché le norme volte a definire le procedure operative del MOSS (Mini One Stop Shop).



Premessa
La Direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 ha modificato gli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE con conseguente modifica dei criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari.

Le nuove regole prevedono che, a partire dal 1° Gennaio 2015, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.

Mancava esclusivamente il Decreto Legislativo che recepisse tali norme all’interno del D.P.R. 633/1972. Questo è stato approvato, in via preliminare, nel CDM del 24.12.2014. Sarà ora necessario ottenere i pareri delle Commissioni permanenti di Camera e Senato prima dell’approvazione definitiva.

Si ritiene tuttavia che, nonostante l’iter per l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo si completerà nel corso del mese di Gennaio 2015, le nuove regole siano efficaci già dal 1° Gennaio 2015.

L’adesione al nuovo regime


Per chi intendeva usufruire del nuove regime già dal periodo d’imposta 2015, era necessario registrarsi entro il 31.12.2014 al MOSS (“Mini One Stop Shop”) con le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014.
Tale adesione consentiva agli operatori di assolvere l’IVA nello Stato in cui sono stabiliti, senza doversi identificare nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti.
Con il Comunicato stampa del 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria aveva reso noto le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1° Ottobre 2014.

L’adesione in corso d’anno

Per chi non avesse provveduto ad effettuare l’iscrizione al MOSS entro il 31.12.2014, resta comunque aperta la strada per applicare fin da subito il nuovo regime di tassazione, comunicando allo Stato membro di identificazione di aver avviato operazioni rientranti nel regime speciale entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prima operazione.

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