Regole per il corretto utilizzo in compensazione dei crediti fiscali

Le  compensazioni  “orizzontali”  (ossia  tra  tributi  diversi)  sono  però  soggette  a  numerose  limitazioni:  i  vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma dal 2014 sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti IVA

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2017 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2018 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2018, occorre ricordare che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:

  • può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
  • è  necessario  effettuare  tramite  soggetti  a  ciò  abilitati  i  controlli  previsti  ai  fini  dell’apposizione  nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va,  infine,  ricordato  che  tali  vincoli  temporali  interessano  solo  le  compensazioni  “orizzontali”  (ovvero  quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2017 per importi non superiori a 5.000 euro può
presentare il modello F24:

  • a partire dal 1° gennaio 2018;
  • senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

Tali  compensazioni  per  importi  non  superiori  a  5.000  euro  sono  possibili  indipendentemente  dall’ammontare  del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

  • non  ricadono  nel  monitoraggio  (quindi  solo  liberi) gli  utilizzi  del  credito  Iva  per  pagare  debiti  d’imposta  che sorgono  successivamente  (ad  esempio:  credito  Iva  dell’anno  2017  risultante  dalla  dichiarazione  Iva  2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
  • devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2017 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018).

Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro 

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà  prima  presentare  la  dichiarazione  annuale  Iva.

Per  effetto  delle  modifiche  apportate  dal  D.L.  50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale (e così anche per i crediti emergenti dal modello TR) per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire  dal  decimo  giorno successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione  o  dell’istanza  da  cui  il  credito emerge.


Esempio - Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 5 febbraio 2018, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 15 febbraio 2018. Per effetto delle nuove regole, quindi, il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” (e, quindi, non più fisso) che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione annuale.


Limite ad hoc per le start upinnovative

Si ricorda che per le cd. start up  innovative è previsto, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva.
 
Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2016

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

  • il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato  nel  2018  fino  al  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  Iva  2018  relativa  all’anno  2017,  non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2016” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2016 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2017 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2016 non sia stata “vistata”);
  • al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale  e  fatto  confluire  nella  prossima  dichiarazione  annuale  Iva  viene  a  tutti  gli  effetti  “rigenerato”  nella dichiarazione Iva 2018 come credito Iva relativo all’anno 2017 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per  evitare  di  incorrere  in  sanzioni,  si  invita,  pertanto,  la  gentile  clientela  a  valutare  molto  attentamente  la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2017 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2016. 

Regole di compensazione dei crediti IVA trimestrali

Il  limite  dei  5.000  euro  riguardante  la  compensazione  dei  crediti  Iva  annuali  trova  applicazione  anche  con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal  primo  modello  TR  emerge  un  credito  Iva  trimestrale  di  5.000  euro  da  utilizzare  in  compensazione,  i  crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.  

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 anche per la compensazione dei crediti  emergenti  dalla  presentazione  delle  istanze  trimestrali  (modelli  TR)  per  l’importo  eccedente  la  soglia  dei 5.000  euro  è  necessario  eseguire  i  controlli  finalizzati  all’apposizione  del  visto  di  conformità  mediante  barratura dell’apposita casella presente sul citato modello TR.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva anche per i crediti derivanti dalle  istanze  trimestrali  la compensazione  degli  importi  superiori  alla  soglia  dei  5.000  euro  può  avvenire  già  a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Con  riferimento  ai  rapporti  esistenti  tra  credito  Iva  annuale  e  crediti  Iva  trimestrali,  l’Agenzia  delle  entrate  ha
precisato che:

  • al  raggiungimento  del  limite  (pari  5.000  euro)  riferito  al  credito  annuale  2017,  non  concorrono  le  eventuali compensazioni  di  crediti  Iva  relativi  ai  primi  3  trimestri  dello  stesso  anno  (risultanti,  quindi,  dalle  istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2017);
  • il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia  di  credito  Iva  (annuale  o  infrannuale);  ciò  significa  che  il  credito  annuale  evidenziato  nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2018 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2018.

Modalità di presentazione modello di pagamento F24 

Sempre  con  il  D.L.  50/2017,  convertito  dalla  L.  96/2017,  con  riferimento  agli  aspetti  operativi  inerenti  alla presentazione delle deleghe di pagamento, viene eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo  di  presentare  i  modelli  F24  mediante  i  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall’Agenzia  (Entratel  o Fisconline). 

Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle entrate a prescindere dall’importo del credito compensato.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle  relative  addizionali,  alle  ritenute  alla  fonte,  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito  e  all’Irap  per importi  superiori  a  5.000  euro  annui  (importo  modificato  dal  D.L.  50/2017),  devono  richiedere  l’apposizione  del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.


Diversamente  da  quanto  previsto  per  la  compensazione  dei  crediti  Iva,  la  compensazione  dei  presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal 1° gennaio 2018, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli.

Trattandosi  di  crediti  che  saranno  determinati,  per  la  maggior  parte,  nel  corso  della  prossima  estate  al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere fatto con una certa cautela.


 I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Si  ricorda  inoltre  che,  ai  sensi  dell’articolo  31,  D.L.  78/2010  è  previsto  un  blocco  alla  possibilità  di  utilizzare  in compensazione  i  crediti  relativi  alle  imposte  erariali  qualora  il  contribuente  presenti  ruoli  scaduti  di  importo superiore a 1.500 euro. 

La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro  compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il  codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.


Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati, ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.


Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il  limite  relativo  ai  subappaltatori  edili  (coloro  cioè  che  hanno  un  volume  d’affari  relativo  all’anno  precedente costituito  almeno  per  l’80%  da  prestazioni  rese  nell’ambito  di  contratti  d’appalto)  è  fissato  in  1.000.000  euro. Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso anche i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1), produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0), produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

  • cumulativamente,  a  tutti  i  crediti  d’imposta  (e  contributivi)  utilizzabili  in  compensazione  “orizzontale”  nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali, in quest’ultimo caso ovviamente per chi si serve del modello TR; con riferimento al credito da TR, non concorre al limite solo il credito chiesto a rimborso.

Utilizzo del canale telematico per i “privati”

Si ricorda, infine, che, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24 riguarda non solo  i  titolari  di  partita  Iva  (per  i  quali  l’obbligo  è  generalizzato)  ma  anche  i  soggetti  privi  della  partita  Iva  (i cosiddetti “privati”).

In particolare per quest’ultimi è previsto che:

  • la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell’home banking;
  • è invece ancora possibile l’utilizzo del canale home banking nel caso di compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).

A  seguito  delle  modifiche  introdotte  dal  D.L.  193/2016,  per  i  soggetti  privi  di  partita  Iva  è  ancora  possibile  la presentazione  “cartacea”  solo  ed  esclusivamente  nel  caso  di  modelli  F24  senza  compensazioni,  a  prescindere dall’importo.

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