Aliquote contributive INPS per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata
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- Pubblicato: 25 Febbraio 2016
Artigiani e commercianti
L'articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.
Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.
Anche per l’anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
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Artigiani |
Commercianti |
Soggetto con età superiore ai 21 anni |
23,10% |
23,19% |
Soggetto con età non superiore ai 21 anni |
20,10% |
20,19% |
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps |
11,55% |
11,60% |
Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:
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Artigiani |
Commercianti |
Soggetto di età superiore ai 21 anni |
3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità) |
3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) |
Soggetto di età non superiore ai 21 anni |
3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) |
3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità) |
Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
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Soggetto di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
23,10% |
23,19% |
da 46.123,00 |
24,10%* |
24,19%* |
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Soggetto di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
20,10% |
20,19% |
da 46.123,00 |
21,10%* |
21,19%* |
*L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’articolo 3-ter, L. 438/1992.
Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.
Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:
- l’eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.
Gestione separate Inps
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori occasionali;
- i venditori porta a porta;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
- i lavoratori autonomi privi di cassa.
L’articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
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2015 |
2016 |
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica |
Titolare di partita Iva |
27,72% |
27,72% |
Non titolare di partita Iva |
30,72% |
31,72% |
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pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica |
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23,5% |
24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:
Professionisti: con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori: dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati: dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.