Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 dal 1° gennaio 2016 viene innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, dei libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore.
È innalzato a 3.000 euro anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 141/2010 (cambiavalute).
Viene lasciato immutato a 1.000 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:
Dovrà essere chiarito da una circolare ministeriale se il nuovo limite di 3.000 euro sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate.
Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti
Generalmente devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi inferiori a 3.000 euro, a titolo esemplificativo:
Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.
Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per caso, se il frazionamento è stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.