Superbonus 110%
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- Pubblicato: 17 Dicembre 2020
Il c.d. superbonus prevede che sia riconosciuta al contribuente una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta introducendo un meccanismo alternativo all’utilizzo diretto del bonus fiscale. Il contribuente può optare, in luogo della classica detrazione in dichiarazione, per la concessione di:
- un credito, cedibile ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione di imposta spettante
- un contributo corrispondente alla detrazione, fino ad un importo massimo del 100% della spesa, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell’opera (in questo caso il fornitore pratica lo sconto e recupera il contributo anticipato mediante la maturazione di un credito d’imposta, utilizzabile o, a sua volta, cedibile a terzi).
Tale meccanismo si applica anche agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis, c.1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/1986
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
L’attribuzione del superbonus è subordinata al raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico a seguito della realizzazione, nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021, di almeno uno dei seguenti interventi “trainanti”:
- isolamento termico degli involucri con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
- realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici
Possono beneficiarvi i seguenti soggetti, detentori di immobili con categoria catastale diversa da A1, A8, A9:
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su un numero massimo di due unità immobiliari
- Condomini, con beneficio assegnabile anche ai detentori di immobili adibiti ad attività di impresa
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Istituti autonomi di case popolari
- Associazioni Onlus
- Associazioni e Società sportive dilettantistiche
Sono inoltre richiesti i seguenti adempimenti:
- ai fini sia dell’utilizzo diretto in dichiarazione che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (in caso di interventi di efficientamento energetico), ovvero l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (in caso di interventi antisismici),
- ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità, il quale può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).
Nello specifico, le asseverazioni di cui al primo punto devono attestare quanto segue:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute sono congrue in relazione agli interventi agevolati effettuati
- per gli interventi antisismici l’asseverazione deve attestare l’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al D.M. 28.02.2017 n. 58, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La facoltà di esercizio del diritto di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura deve essere esercitata rispettando gli stati avanzamento lavori che:
- non possono essere più di due per ciascun intervento
- devono riferirsi ad almeno il 30 per cento
Quindi il frazionamento massimo in SAL ne prevede uno al 30% (il primo), al 60% (il secondo) e al 100% per il saldo lavori.