Fatturazione elettronica Cesano Maderno Giussano Monza Brianza

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e verso i consumatori entrerà in vigore dal 01 gennaio 2019. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi IVA privati (aziende e professionisti con P.IVA) sia verso i consumatori finali.

Dal 01 gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

Essenzialmente, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente; sostanzialmente, la fattura nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata su supporto cartaceo o digitale (formato pdf).

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 89757 del 30 aprile 2018. Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida: deve contenere tutti i dati indicati nell’art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72, deve essere emessa in formato XML (può essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip), deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell’origine) infine, deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio.

Inoltre le fatture attive trasmesse e passive ricevute devono essere archiviate digitalmente per conservarle a norma di legge.  La conservazione sostitutiva diventa una procedura informatica importante al fine di permettere di conferire valore legale nel tempo alle fatture che devono essere conservate per 10 anni.

Sebbene si è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate è possibile affermare che la fatturazione elettronica dal 01 gennaio 2019 sarà obbligatoria per moltissime imprese e partite IVA, ma tecnicamente non per tutti.

Infatti dal 01 gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (SDI) NON sarà obbligatorio per:

  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti.

I soggetti esclusi sono esonerati dalla sola emissione di fatture elettroniche. Questo vuol dire che ad esempio i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno in realtà attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

La responsabilità sul rispetto delle norme permane in capo al soggetto che emette la fattura; quindi dal 2019, qualora venga emessa una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle descritte, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le relative sanzioni.

 

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